top of page

Statuti e membri dell'associazione

Denominazione

Art. 1  Sotto la denominazione “Associazione Campeggi Ticinesi” è costituita un’associazione ai sensi degli Art. 60 e segg. CCS e secondo il presente statuto.

 

Scopo

Art. 2  L’Associazione Campeggi ticinesi ha lo scopo di sviluppare e favorire il movimento turistico in generale e di salvaguardare in particolare gli interessi morali ed economici dei suoi soci.

 

Sede e Foro

Art. 3  Sede e Foro giudiziario della Associazione è il domicilio del suo segretario.

 

Soci

Art. 4  È socio dell`Associazione ogni campeggio riconosciuto come tale dalle competenti autorità amministrative, indicato dalla sua ragione sociale, il cui proprietario o conduttore o gerente è di provata moralità e in regola con le disposizioni di legge sui campeggi e si impegna ad accettare le condizioni e le deliberazioni dell’Associazione.

Art. 5  All’inizio dell’anno ogni campeggio designa il proprio rappresentante per i rapporti con l’Associazione in genere e per l`esercizio del diritto di  voto in particolare.

Art. 6  La domanda di ammissione dovrà essere fatta per iscritto al presidente; implica l`accettazione dello statuto, è accolta dall`assemblea su proposta del comitato e resta condizionata al pagamento delle rispettive tasse.

 

Tassa di ammissione e tassa annuale

Art. 7  La tassa di ammissione è di Fr. 50.- e contribuisce alla costituzione di un fondo sociale depositato sul libretto di risparmio.

La tassa annuale è di Fr. 100.-

Qualora il fondo proveniente dalle tasse annuali non bastasse, le spese di amministrazione e quelle decise dall`assemblea saranno sopportate dai singoli campeggi, in proporzione alla capienza, in ragione di Fr. 30.- o più per tenda, a giudizio del comitato.

Il numero delle risulta dall`autorizzazione cantonale.

 

Dimissioni e esclusioni

Art. 8  La dichiarazione di dimissione è ricolta per iscritto al comitato. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento delle tasse e quote arretrate e della tassa dell`anno in corso.

Art. 9  L`esclusione dalla Associazione può essere decretata, impregiudicato l`obbligo del pagamento delle tasse e quote:

  1. in caso di mancato pagamento della tassa e quota annuale previa duplice infruttuosa diffida;

  1. per gravi e ripetute trasgressioni agli obblighi statutari e alle decisioni sociali;

  1. per azioni gravemente lesive degli interessi dell`Associazione o dei singoli soci;

      E in particolare grave motivo di esclusione la concorrenza sleale.

 

Organi

Art. 10  Gli organi della Associazione sono:

  • l`assemblea

  • il comitato

  • l`ufficio di revisione.

Art. 11  L`assemblea ordinaria avrà luogo entro il 31 marzo di ogni anno e sarà indetta con convocazione almeno otto giorni prima con l`indicazione dell`ordine del giorno.

 

Assemblea

Art. 12  L`assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

 

  1. accettazione del rapporto annuale e del rendiconto finanziario;

 

  1. nomina del presidente e del comitato e dell`ufficio di revisione;

 

  1. l`ammissione e l`esclusione dei soci;

 

  1. l`approvazione e la modifica degli statuti;

 

  1. le deliberazioni su eventuali proposte presentate e su tutti gli oggetti che le sono riservati dalla legge e dagli statuti;

Art. 13  A seconda del bisogno saranno tenute assemblee straordinarie oltre a quella annuale. la convocazione sarà fatta come per l`assemblea generale.

Art  14  Su istanza motivata di almeno cinque membri, il comitato dovrà convocare un’assemblea straordinaria entro un mese.

Art. 15  L`assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci. Qualora fosse necessaria un’altra convocazione, essendo andata deserta la prima assemblea, la seconda assemblea, convocata mezz`ora dopo, potrà validamente deliberare qualsiasi  sia il numero dei presenti.

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

 

Comitato

Art. 16  Il numero dei membri del comitato può variare da 5 a 7, nominati per quattro anni, con possibilità di conferma.

Il comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente.

Art. 17  Per i lavori amministrativi e per le trattative con le autorità comunali e cantonali, il comitato può far capo a un segretariato, di regola un legale, che parteciperà alle sedute di comitato senza diritto di voto.

Il contratto concernente il segretario potrà essere reciprocamente disdetto sei mesi prima della fine del periodo amministrativo.

 

Revisione dei conti

Art. 18  L’ufficio di revisione è incaricato dell`esame annuale dei conti sociali, dandone rapporto scritto all`assemblea annuale.

Art. 19  L`ufficio di revisione composto di due membri e un supplente viene eletto per la durata di due anni e può essere riconfermato.

 

Revisione degli statuti

Art. 20  La revisione parziale o totale degli statuti potrà essere pronunciata dall`assemblea dietro proposta del comitato o di almeno due quinti dei soci.

Per la revisione parziale o totale degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci.

 

Scioglimento dell`Associazione

Art. 21  Lo scioglimento dell`Associazione può essere deciso dall`assemblea con i due terzi dei voti di tutti i membri dell`associazione.

A liquidazione terminata e dopo aver fatto fronte a tutti gli impegni, l`assemblea deciderà sulla destinazione dell`eventuale fondo residuo.

Statuti approvati dall`assemblea costitutiva del 14 dicembre 1961, con modifiche approvate alle assemblee ordinarie del 24 aprile 1968, del 14 aprile 1978 e del 15 giugno 1981.

Associazione Campeggi Ticinesi
e i suoi partner commerciali

bottom of page